Descrizione
Questo presuppone almeno 3 fatti:
- che il soggetto abbia i soldi per sostenere la spesa, o che sia meritorio di credito da parte di un soggetto finanziatore (leggasi banca);
- che il soggetto abbia una capienza fiscale (ovvero, imposte da pagare) sufficienti ad assorbire la detrazione generata dalla spesa sostenuta. Questo aspetto deve essere vero per l’intera durata della detrazione, implicando quindi un reddito annuo certo, abbastanza costante e “importante”: se infatti la detrazione supera l’ammontare delle imposte da pagare, non si genera un credito ma, semplicemente, si perde parte del beneficio fiscale maturato;
- che il soggetto abbia una aspettativa di vita sufficiente per godere sino in fondo delle detrazioni (ovvero, sia sufficientemente giovane per fruire di un beneficio fiscale che dura dai 5 ai 10 anni).
Al fine di rendere comunque possibile ed attuabile il sistema delle detrazioni, è stato introdotto il meccanismo della cessione del credito legato alle detrazioni fiscali.
Ecco come funziona
Il meccanismo è semplicissimo: a determinate condizioni è prevista la possibilità che i beneficiari delle detrazioni optino per la cessione del corrispondente credito in luogo della fruizione del beneficio.
Quando è possibile optare per la cessione del credito
Questo è fattibile nei seguenti casi:
- detrazioni d’imposta sulle spese per interventi di riqualificazione energetica (c.d. “Ecobonus”), ai sensi dell’art. 14 del D.L. 04/06/2013, n. 63, commi 2-ter e 2-sexies;
- detrazioni d’imposta sulle spese per interventi di messa in sicurezza sismica (c.d. “Sismabonus”) realizzati su parti comuni di edifici condominiali, ai sensi dell’art. 16 del D.L. 04/06/2013, n. 63, comma 1-quinquies.
Ai sensi dell’art. 14 del D.L. 04/06/2013, n. 63, possono beneficiare della cessione del credito sulle spese per interventi di riqualificazione energetica:
- i soggetti che si trovino, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, nella c.d. “no tax area” (comma 2-ter dell’art. 14 del D.L. 63/2013);
- tutti gli altri beneficiari diversi dai soggetti che si trovano nella “no tax area” indicati al punto precedente (comma 2-sexies dell’art. 14 del D.L. 63/2013);
- i soggetti cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
In pratica la possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (Circolare 18/05/2018, n. 11/E).
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